1. Costituiscono livelli essenziali delle prestazioni di prima accoglienza e socio-assistenziali in favore delle persone che subiscono violenza, da determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri delle politiche per la famiglia, della solidarietà sociale e per i diritti e le pari opportunità, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni:
a) l'informazione sulle misure previste dalla legislazione vigente riguardo la protezione, la sicurezza e i diritti di assistenza e di soccorso delle persone che subiscono violenza;
b) l'istituzione di centri antiviolenza, con personale formato anche a riconoscere le cause precoci della violenza che, sul piano sociale e culturale, sono riconducibili alle disuguaglianze di genere, operanti come servizi di prima accoglienza e di intervento precoce, in grado di svolgere attività di ascolto, di intervento e di sostegno nel percorso di reintegrazione personale e sociale, di indirizzare, orientare e accompagnare le persone che subiscono violenza nella rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali nonché alle case-rifugio e di affiancare tali persone nel rapporto con le istituzioni e con le altre agenzie territoriali operanti ai medesimi fini;
c) l'istituzione di case-rifugio per l'accoglienza temporanea alle persone che subiscono violenza, anche ad indirizzo segreto, cui attribuire le competenze nell'ambito della progettazione del percorso
d) la predisposizione dei servizi cui siano attribuite competenze socio-assistenziali, facilmente individuabili e raggiungibili dall'utenza, operanti in rete con i centri antiviolenza e con le case-rifugio, dotati di personale specializzato ai fini del riconoscimento e del trattamento delle fenomenologie della violenza interpersonale, nei confronti delle donne, dei minori e delle persone di diverso orientamento sessuale, con adeguata formazione all'approccio interculturale nonché al riconoscimento delle cause della violenza riconducibili alle diseguaglianze di genere;
e) l'integrazione e l'operatività di rete tra i servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali qualora ne esistano diversi con competenze ripartite;
f) la stabilità e la continuità dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali pubblici, privati convenzionati, accreditati o comunque riconosciuti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
g) la previsione di azioni di sostegno sociale, di protezione e di supporto all'istruzione, alla formazione e all'inserimento professionali;
h) nei casi nei quali sia nociva la permanenza in famiglia, l'inserimento delle persone che subiscono violenza nelle case-rifugio, anche ad indirizzo segreto, per un periodo limitato, provvedendo comunque a garantire il mantenimento e la valorizzazione dei legami familiari, amicali e affettivi restati validi nonché un adeguato sostegno per un percorso di reintegrazione personale e di reinserimento sociale.